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10 Ottobre 2026

Novità elettorale: premio di maggioranza, firme e voto all’estero

Scopri come il nuovo 'Stabilicum' cambierà la ripartizione dei seggi, le preferenze degli elettori e il voto all’estero.

Novità elettorale: premio di maggioranza, firme e voto all'estero

Il Parlamento ha approvato definitivamente la legge elettorale comunemente chiamata Stabilicum o Melonellum. La norma sostituisce il cosiddetto Rosatellum introducendo un modello puramente proporzionale arricchito da un premio di maggioranza. L’obiettivo dichiarato è garantire la formazione di una maggioranza stabile, evitando situazioni di stallo post-elettorali. Le novità riguardano sia la modalità di attribuzione dei seggi sia le regole di voto per i cittadini residenti fuori dal proprio comune di residenza.

Premio di maggioranza: funzionamento e limiti

Il premio di maggioranza scatta solo se la coalizione che ottiene la maggioranza di voti raggiunge almeno il 42 % sia alla Camera sia al Senato. In tal caso vengono assegnati 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, ma con un tetto massimo: non più di 220 deputati su 400 e 113 senatori su 200. Questo meccanismo è pensato per consentire al gruppo vincente di governare senza dover ricorrere a alleanze complesse. Se nessuna coalizione supera la soglia, la ripartizione avviene interamente con il metodo proporzionale, aumentando la probabilità di negoziati post-elettorali.

Scenario senza premio di maggioranza

Nel caso in cui la soglia del 42 % non venga raggiunta, la legge prevede una ripartizione puramente proporzionale dei seggi. Questo significa che i partiti otterranno rappresentanza in base alla percentuale di voti ottenuti, senza alcun bonus. La mancanza del premio rende più difficile la formazione di un governo stabile, poiché sarà necessario mediare tra più forze parlamentari, con il rischio di governi di breve durata o di frequenti crisi di fiducia.

Preferenze per i candidati: ruolo del capolista e modalità di voto

Una delle novità più evidenti è la reintroduzione delle preferenze. Ogni lista presenta sette nomi: un capolista obbligatorio e sei candidati tra i quali l’elettore può esprimere fino a tre preferenze, rispettando l’alternanza di genere. Il capolista non necessita di preferenze e ha la precedenza nell’assegnazione dei seggi conquistati dalla lista. Nei casi in cui la lista ottenga pochi seggi, il capolista potrebbe risultare l’unico parlamentare eletto. L’alternanza di genere è garantita solo per le preferenze, mentre la composizione delle liste deve mantenere un rapporto massimo del 60 % per uno dei due sessi.

Funzione del capolista

Il capolista svolge una funzione di ancoraggio: viene inserito nella testa della lista senza possibilità di essere superato da altri candidati tramite le preferenze. Questa disposizione è stata mantenuta per assicurare una rappresentanza equilibrata e per facilitare la formazione di maggioranze coerenti all’interno delle coalizioni. Tuttavia, la legge non impone una quota fissa di donne o uomini tra i capolista, lasciando la scelta al partito.

Firme, soglie di sbarramento e accesso delle forze minori

Per presentare una lista elettorale, i partiti non già rappresentati in Parlamento devono raccogliere almeno 6 000 firme per ciascun collegio, un incremento rispetto ai 1 500 richiesti in precedenza. Questa misura rende più complessa la partecipazione delle forze minori. Le soglie di sbarramento rimangono quelle del precedente sistema: il 3 % per le liste singole e il 10 % per le coalizioni. Esistono eccezioni per le liste collegate a coalizioni che, in presenza di particolari condizioni, possono ottenere seggi anche con risultati inferiori alle soglie standard. Tali criteri sono volti a limitare la frammentazione parlamentare, ma comportano un ostacolo concreto per i partiti di dimensioni ridotte.

Voto fuori sede e riorganizzazione delle circoscrizioni estere

La riforma introduce la possibilità di voto fuori sede per chi vive temporaneamente lontano dal proprio comune di residenza per almeno nove mesi. La misura è estesa anche a chi è costretto a spostarsi per motivi di cura o a chi assiste familiari malati in altre regioni. Per usufruire di questo diritto è necessario iscriversi in un apposito elenco entro le scadenze stabilite. Inoltre, la suddivisione delle circoscrizioni per gli italiani all’estero è stata semplificata: la Camera prevede ora due aree (Europa e extra-UE) mentre il Senato si articola in un’unica circoscrizione mondiale, modificando la distribuzione dei seggi riservati agli elettori all’estero.

Cura e caregiver

Le disposizioni per i caregiver prevedono che chi assiste un familiare ricoverato in una regione diversa dalla propria residenza elettorale possa votare nel luogo di assistenza. Questo riconoscimento delle esigenze familiari rappresenta un passo avanti verso una maggiore inclusività, riducendo la necessità di spostamenti lunghi e costosi per partecipare alle elezioni.

Autore

Beatrice Bonaventura

Beatrice Bonaventura ricorda la decisione di lasciare le passerelle di Firenze dopo un servizio su sartorie locali; da allora guida scelte stilistiche pratiche per lettori. In redazione propone palette sobrie e mantiene un archivio personale di tagli e cartamodelli d’epoca.