Con il messaggio n. 3527 dell’INPS, datato 2 novembre 2026, è stata introdotta una domanda semplificata destinata alle madri titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI) che stanno per passare al regime di pensione di vecchiaia. La novità consente di richiedere, in modo esplicito, due tipologie di agevolazione previste dall’articolo 1, comma 40, lettera c) della legge 335/1995: un anticipo dell’età pensionabile o l’applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato che incrementa l’importo dell’assegno. Tali benefici non si attivano automaticamente al momento della trasformazione d’ufficio; occorre presentare la domanda entro il mese precedente la data di decorrenza della pensione calcolata senza l’agevolazione.
Chi ha diritto al beneficio e quali agevolazioni sono disponibili
Il diritto s’addrizza a tutte le lavoratrici madri che hanno percepito l’AOI con il sistema contributivo, sia dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, sia autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri) e soggetti della Gestione Separata. È necessario aver maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali, di cui 156 nei cinque anni precedenti la domanda. La cessazione del rapporto di lavoro è richiesta solo per le dipendenti, come previsto dall’articolo 1, comma 10 della legge 222/1984; per i lavoratori autonomi non è necessario interrompere l’attività.
Tipologia di agevolazione in base al numero di figli
Le madri possono scegliere tra anticipo d’età e coefficiente maggiorato. L’anticipo varia così: 1 figlio – 4 mesi, 2 figli – 8 mesi, 3 figli – 12 mesi, 4 o più figli – 16 mesi. L’opzione alternativa prevede una “età fittizia” più elevata, che determina un assegno più alto: per 1 o 2 figli l’età viene aumentata di 1 anno, per 3 o più figli di 2 anni. La scelta dipende dall’obiettivo della beneficiaria: anticipare il requisito anagrafico per accedere prima alla pensione oppure incrementare l’importo mensile.
Come presentare la domanda: canali, scadenze e modulistica
Il provvedimento n. 2124 del 26 giugno 2026 fissava il termine per la presentazione entro il mese precedente la decorrenza della pensione, calcolata senza l’agevolazione. Se la domanda non perviene entro questo arco temporale, il beneficio non può più essere retroattivamente riconosciuto. Per agevolare le richiedenti, l’INPS ha messo a disposizione l’istanza denominata “Richiesta benefici lavoratrici madri – Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia”.
La domanda può essere inviata in tre modi diversi:
- online, attraverso il portale , con credenziali SPID (livello 2), CNS, CIE (livello 3) o eIDAS; il percorso è “Pensione e Previdenza > Domanda di pensione > Aree tematiche > Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci > Accedi all’area tematica > Nuova prestazione pensionistica > Pensione di vecchiaia”.
- tramite un patronato, che utilizza i propri servizi telematici per inoltrare l’istanza.
- per telefono, contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164 (fisso) o al 06 164 164 (mobile), con costi secondo il proprio operatore.
Durante la compilazione è necessario indicare: la titolarità dell’AOI, il numero di figli a carico, la tipologia di beneficio scelto (anticipo d’età o coefficiente maggiorato) e la data prevista per la trasformazione ordinaria dell’assegno in pensione. Una volta inviata, la pratica verrà esaminata dall’INPS e, se tutti i requisiti risultano soddisfatti, il beneficio sarà applicato al primo cedolino della nuova pensione.



