Flat tax 7% per pensionati esteri: come funziona e chi può accedere

Scopri perché l'innalzamento a 30 mila abitanti amplia la platea di comuni ammessi e quali sono i requisiti fiscali per optare per l'imposta sostitutiva al 7%

La revisione della misura che introduce la flat tax per i pensionati che rientrano in Italia è entrata in vigore dal 7 aprile 2026 e contiene una modifica apparentemente tecnica ma di portata concreta: l’innalzamento della soglia demografica dei comuni ammessi da 20 mila a 30 mila abitanti. Questo cambiamento non si limita a includere più centri urbani, ma ridisegna le opportunità per chi valuta il rientro in Italia scegliendo il Mezzogiorno come meta. In questo testo esamineremo struttura, criteri di accesso e le conseguenze pratiche, mantenendo chiara la distinzione tra redditi di fonte estera e quelli prodotti in Italia.

La norma si fonda sull’articolazione prevista dall’articolo 24-ter del Tuir, che disciplina l’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata. Per orientarsi tra requisiti e limiti è utile capire sia il perimetro territoriale coinvolto — regioni come Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, oltre ad alcuni comuni legati agli eventi sismici del 2009 e del 2016 — sia le condizioni personali richieste al contribuente.

Che cosa prevede il regime e per quanto tempo

Il cuore dell’intervento normativo è l’introduzione di un’imposta sostitutiva del 7% applicabile sui redditi prodotti all’estero. L’opzione diventa efficace dal periodo d’imposta in cui è esercitata e si estende per i primi nove periodi d’imposta successivi, equivalenti a un totale di dieci anni di beneficio fiscale. È fondamentale ricordare che si tratta di un regime facoltativo: il contribuente sceglie di aderire al meccanismo, che però impone vincoli e rinunce rispetto agli strumenti tradizionali di compensazione fiscale.

Ambito territoriale e nuova soglia demografica

L’innalzamento della soglia a 30 mila abitanti amplia il set di comuni che possono offrire la misura, rendendo eleggibili centri che prima restavano esclusi. Questa modifica ha un duplice effetto: da un lato aumenta la platea potenziale di beneficiari; dall’altro mantiene un filtro selettivo che concentra gli incentivi in aree spesso interessate da politiche di ripopolamento. Per coloro che valutano il trasferimento la scelta del comune diventa quindi un elemento strategico, con implicazioni pratiche su servizi, tassazione e costi di vita.

Requisiti soggettivi e casi particolari

Possono accedere al regime i soggetti che soddisfano alcuni presupposti chiave: essere titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e trasferire la residenza da Stati o territori che assicurano un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione fiscale italiana. Questi vincoli intendono evitare abusi e garantire trasparenza nella provenienza delle entrate, tutelando nel contempo l’erario e la correttezza del sistema.

Pensioni miste e convivenza di regimi

Nei casi di posizioni previdenziali miste la norma conserva una netta separazione: l’imposta sostitutiva del 7% si applica esclusivamente ai redditi di fonte estera, mentre i redditi prodotti in Italia restano soggetti alla normale tassazione Irpef. Questa convivenza di regimi richiede un’analisi accurata per quantificare l’effetto fiscale complessivo, poiché la combinazione di aliquote e scaglioni può modificare l’effettivo beneficio economico per il contribuente.

Effetti sulla doppia imposizione e opzioni alternative

Un punto cruciale riguarda il trattamento delle imposte già pagate all’estero: scegliendo la flat tax il contribuente rinuncia al credito d’imposta per le imposte estere sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva. In pratica, i tributi versati nel Paese di origine non sono più scomputabili in Italia per le somme ricomprese nella base imponibile al 7%. Tuttavia, la disciplina consente di escludere dall’opzione taluni redditi prodotti in specifici Stati, mantenendo per questi ultimi il regime ordinario e il relativo calcolo dei crediti, quando ciò risulti conveniente.

La misura, aggiornata e commentata anche dopo la pubblicazione del 12 aprile 2026, si inserisce in una più ampia strategia nazionale di attrazione dei pensionati all’estero verso il Sud e le aree colpite da eventi sismici. Per chi valuta il trasferimento è consigliabile una consulenza fiscale personalizzata, in modo da valutare il confronto tra la tassazione ordinaria, l’opzione per il regime sostitutivo e le conseguenze in termini di obblighi dichiarativi e rapporti con l’amministrazione finanziaria.

Scritto da Marco Santini

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